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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75663
Regno d'Italia 36 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione nascente dal titolo.

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Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.

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La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le condizioni alle quali il pagamento

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Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal

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I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.

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foglio può essere aggiunto anche dal notaro o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio

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stata girata con clausole o condizioni speciali, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio o dal codice civile, secondo la

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La clausola « non trasferibile » deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.

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Il trattario che paga l'assegno bancario può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore.

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Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale.

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La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.

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Gli altri requisiti di forma della fede di credito sono determinati dal regolamento del Banco da approvarsi con Regio decreto.

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Se il titolo sia intestato a persona diversa dal denunciante il Banco può esigere il consenso dell'intestatario, con firma autenticata.

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L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.

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Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

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Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante

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legale dal giorno del disborso; 3° le spese sostenute.

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Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la

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In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in

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Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza

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datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.

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Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo

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Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritto sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di

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Il portatore può chiedere in via di regresso: 1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato; 2° gli interessi al tasso legale dal giorno della

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Nostro, dal Ministro Guardasigilli.

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primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra

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Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorchè

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Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno

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decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga, nel frattempo, fatta opposizione dal detentore.

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L'assegno bancario piazzato è un titolo di credito all'ordine a doppia matrice, una delle quali deve essere inviata, dal corrispondente che emette

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interessi, la cambiale in bianco e le disposizioni derogate dal presente capo.

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quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal

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Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di

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ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al

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coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso

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con pena maggiore: 1° chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dal trattario l'autorizzazione; 2° chiunque emette un assegno bancario

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